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I bonus sul riacquisto della prima casa


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Il bonus prima casa (tecnicamente detto " credito d'imposta per il riacquisto della prima casa"), è un credito a cui ha diritto chi acquista per due volte di seguito, una prima casa. Il suo campo d'azione è molto vasto, perché una buona fetta del mercato immobiliare è costituita da chi cambia abitazione, magari per migliorare le proprie condizioni di vita o perché intende trasferirsi in un'altra località.
Il credito si trasforma di fatto in uno sconto su alcune imposte ben precise. Tale sconto è valido a due condizioni: che il primo acquisto sia stato successivo al 24 aprile 1982 e che il secondo acquisto sia avvenuto dopo l'1 gennaio 1999.
L'agevolazione consiste nel poter sottrarre da certi tributi quanto pagato a suo tempo, solo a titolo di imposta di registro o di Iva, per comprare una prima casa. I tributi da cui si può detrarre sono:

1. l'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato

2. le imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero le imposte sulle successioni e donazioni dovute dopo la data di acquisizione del credito

3. l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef);

4. in compensazione alle somme dovute a titolo di ritenute d'acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.

Il bonus non può superare l'importo dell'imposta dovuta ai fini dell'acquisto della nuova abitazione.

Come funziona in pratica lo sconto

All'atto pratico, se si compra un'abitazione "usata", e quindi si versa l'imposta di registro, lo sconto si gode immediatamente: è in genere lo stesso notaio che ha compilato il rogito, e che è incaricato di saldare i relativi tributi, a prendersi l'onere di applicare l'agevolazione. Il diritto di credito, inoltre, ha un periodo di prescrizione molto lungo: dieci anni.

Viceversa, chi acquista un'abitazione nuova da un'impresa costruttrice, gli assegnatari in cooperativa (divisa o indivisa) e infine anche coloro che si sono costruiti direttamente abitazione, incaricando un azienda edile, e devono versare l'Iva, anziché l'imposta di registro, devono stare molto attenti. Non possono infatti scontare la vecchia imposta dall'Iva (lo impediscono le norme comunitarie). Devono scontarla invece dai tributi Irpef al momento della dichiarazione dei redditi, a iniziare da quella che si presenta l'anno seguente all'acquisto (altrimenti perdono l'agevolazione). In alternativa si può scontare in compensazione dalle somme dovute a titolo di ritenute d'acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.

Ampliato il campo d'azione

Il ministero delle Finanze, con la circolare n. 19/E del 1° marzo 2001, ha incluso nell'agevolazione anche chi avevano acquistato una casa di nuova costruzione con Iva al 2 o al 4% più di sette-otto anni fa. Più precisamente, prima del 22 maggio 1993, per gli immobili comprati da un impresa o fatti costruire dietro contratto d'appalto; prima del 30 dicembre 1993 per quelli di cui si era assegnatari in cooperativa. Precedentemente, infatti, si ritenevano questi contribuenti esclusi per un motivo burocratico: non avevano in effetti goduto dell'Iva "agevolata per l'acquisto della prima casa", ma semplicemente dell'Iva "in misura ridotta".

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