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Antenne televisive e radiofoniche


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Chiunque (proprietario o inquilino che sia) può installare un’antenna, sul tetto o sul balcone, senza che i condomini possano dire di no. A difendere il patito della Tv è addirittura la Costituzione. L’articolo 21 garantisce infatti la libera manifestazione del pensiero"con ogni mezzo di diffusione”, compresa la televisione. Al diritto di parlare corrisponde anche quello di ascoltare. Ed ecco che le antenne (comprese quelle paraboliche via satellite) hanno ricevuto dalle leggi una tutela particolare, che le protegge perfino dagli opposti interessi degli abitanti in un condominio. Lo afferma a chiare lettere anche l’articolo 232 del D.p.r. 29 marzo 1973., n. 156.

Non é possibile vietare l’antenna nemmeno se l’edificio ne dispone già di una centralizzata (come ha più volte chiarito la Cassazione) e perfino se un regolamento condominiale approvato da tutti impone il divieto stesso. Tuttavia sembra sicuro che il regolamento, anche se approvato a semplice maggioranza, possa"gestire" il diritto d'antenna, per esempio impedendo l'installazione sui balconi e imponendola sul tetto. Tutto sommato il diritto all'informazione resta garantito.

Ma i diritti del proprietario dell’antenna non finiscono qui: egli ha perfino privilegio di far mettere l’antenna sul terrazzo del vicino o di far correre i cavi necessari nel suo appartamento (fili e condutture devono essere però disposti in maniera tale da non creare problemi). Il decreto chiarisce anche che il vicino non potrà impedire agli operai installatori di passare attraverso i suoi locali, né potrà chiedere una somma ad indennizzo del disturbo subìto. Se il proprietario si rifiuta é lecito chiedere un provvedimento d’urgenza da parte del giudice (articolo 700 del codice di procedura civile). Tuttavia, se esiste un'alternativa alla loro collocazione, anche più costosa, questa servitù di passaggio no può essere imposta.

Se l’impianto è comune a tutti, occorre l’accordo della stessa maggioranza prevista per mettere la comune antenna centralizzata (la maggioranza dei condomini che dicono di sì, purché possiedano due terzi dei millesimi di proprietà dello stabile).

Con l’installazione non é però possibile impedire l’uso di un bene comune o singolo, come avviene per esempio quando un’ingombrante antenna parabolica occupa la maggior parte dello spazio disponibile su un terrazzo comune o privato. E’ chiaro inoltre che non si può mettere l’antenna sul balcone del vicino per tenere sgombro il proprio: deve esistere una concreta situazione di necessità.

Infine l’antenna non deve arrecare danni alla stabilità o alla sicurezza dell’edificio, come può capitare per certe paraboliche di grande ingombro. Viceversa la Cassazione pare compatta nel dire che il diritto di antenna ha la precedenza su quello al decoro dell'edificio, da sempre cavallo di battaglia per i condomini che intendono impedire opere dei loro vicini. Con un'eccezione però: un'ingombrante parabolica su un edificio vincolato del centro storico può comportare il reato di"distruzione o deturpamento di bellezze naturali" (art. 734 del codice penale).

  1. Installazione: maggioranze per approvarla
  2. Installazione: chi paga
  3. Manutenzione, esercizio, adeguamento alle norme
  4. Limiti imposti dai comuni

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