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L’uso singolo delle parti comuni


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Il condominio è troppo spesso arena di lotte intestine, motivate più da inconfessabili invidie, rancori e antipatie che da concreti motivi. I più litigiosi considerano un delitto di lesa maestà soprattutto il fatto che uno dei proprietari utilizzi, o peggio, trasformi una delle parti comuni a suo esclusivo vantaggio, senza l’accordo di tutti. Per esempio apra una porta nel muro comune, un lucernario nel tetto, o pianti un albero in giardino.

Hanno torto. E’ vero, le parti comuni appartengono a tutti i condomini. Ma non per questo il singolo condomino deve sempre ottenere il loro assenso per servirsene. Anzi, in certi casi, ha perfino diritto di apportarvi, a proprie spese naturalmente, delle modifiche. Lo stabilisce l’articolo 1102 del codice civile, che dice;"Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”. E aggiunge:"Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno agli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo in suo possesso”.

L’articolo 1102 appena citato non rientra direttamente nelle norme del codice civile sul condominio (dall’articolo 1117 all’articolo 1939).Vi è però richiamato dall’articolo 1139 che dice: “Per quanto non espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale”. E, appunto, il 1102 è uno degli articoli che regolano la comunione.

Il principio non vale solo per i condomini, ma anche per i loro inquilini che, in un certo senso, “ereditano” i loro diritti. L’articolo 1102 resta comunque una norma di legge derogabile, e pertanto si applica solo nel caso in cui il regolamento contrattuale non vi faccia espressa eccezione. Cosa che, a dire il vero, capita molto raramente.

  1. I limiti alle opere
  2. Distanze legali e diritto di veduta
  3. Decoro architettonico
  4. Decisioni autonome e ruolo dell’assemblea

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