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Il regime fiscale del conto energia è affrontato dettagliatamente nella circolare Entrate n. 46 del 19 luglio 2007, che così lo determina. I contributi (inesattamente definiti, dal punto di vista fiscale, come “tariffa incentivante”) che si ricevono non sono tassati con Iva. Se il percettore è un privato o un condominio, che non esercitano attività d’impresa, e l’impianto è di potenza pari o inferiore a 20 Kw, si devono riportare trai redditi solo in un caso: quello in cui si venda energia e l’impianto non sia collegato ad una abitazione (caso raro).
I ricavi da vendita sono invece tassati insieme ai redditi (Irpef o Ires e Irap).
Sulle fatture va operata la ritenuta fiscale del 4%;
- nel caso di impianti superiori a 20 Kw di potenza;
- nel caso di impianti di potenza inferiore, ma non posseduti da privati, condomini e associazioni non commerciali.
Quindi se un professionista (per esempio un ragioniere o un architetto) si serve di un impianto nella sua sede, egli dovrà separare la propria attività professionale da quella commerciale (la vendita dell’energia). Se la sede è nell’abitazione, si avrà il cosiddetto uso promiscuo (tassata la metà della vendita riferita all’attività commerciale). Non importa per un “non privato” quanta energia autoconsuma e quanta vende: essa va a far parte totalmente del reddito professionale o d’impresa. In compenso egli potrà
Non trattiamo qui, dettagliatamente, degli impianti posseduti da impresa, che non sono obiettivo di questa Guida.
| Impianto di privato, condominio
residenziale o associazione non commerciale. |
| Potenza e utilizzo |
Tassazione redditi? |
Note |
| Minore o uguale a 20 kw (a servizio di abitazione o sede) |
Autoconsumo o conto energia NO, vendita SI (senza Iva), Tariffa incentivante NO |
Vendita tassata come reddito diverso, senza Iva. Beni non ammortizzabili |
| Minore o uguale a 20 kw (non a servizio di abitazione o sede) oppure superiore a 20 kw |
Vendita SI (con Iva); Tariffa incentivante SI (senza Iva) |
Tassazione nei redditi come attività d’impresa che rileva ai fini IRPEF e IRAP. Beni ammortizzabili in ragione al 50% del loro costo
(uso promiscuo) per i privati. Fatture cessione sottoposte a ritenuta d’acconto del 4%. Iva sull’acquisto impianto detraibile in percentuale all’energia venduta rispetto a quella prodotta |
| Impianto di professionista o associazione professionale |
| Potenza e utilizzo |
Tassazione redditi? |
Note |
| Qualsiasi potenza; Uso dell’impianto per la propria attività |
Autoconsumo o conto energia NO Tariffa incentivante per l’autoconsumo NO, (senza Iva) |
Tassazione dei proventi vendita come attività d’impresa che rileva ai fini IRPEF e IRAP Ammortamento con coefficiente del 9% (al 50% del costo in caso di uso promiscuo dell’immobile). Iva sull’acquisto impianto detraibile (al 50%per l’uso promiscuo) |
| Qualsiasi potenza; vendita dell’energia |
Vendia SI (con Iva). Tariffa incentivante per la vendita SI (senza Iva) |
Tassazione come attività d’impresa che rileva ai fini IRPEF e IRAP. Iva sull’acquisto impianto detraibile, in parte con le regole del lavoro autonomo e in parte con quelle dell’attività commerciale, a condizione che l’attività dell’impianto sia gestita con contabilità separata da quella relativa all'attività professionale. |
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