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Questo capitolo non riguarda le locazioni di immobili che rientrano nell’attività di un’impresa: a questo proposito rimandiamo al capitolo apposito della tassazione dei redditi.
La locazione di immobili non abitativi, in linea di principio non è trattata fiscalmente in modo diverso da quella degli immobili residenziali (sono anzi previste minori eccezioni alle regole)..
Base imponibile è, il canone di locazione annuo. Si ha diritto a una deduzione forfetaria a titolo di spese sopportate del 15 per cento (25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) sul canone annuo che risulta dal contratto di locazione. L’ammontare indicato non deve comprendere le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventualmente incluse nel canone.
Non devono essere dichiarati i canoni (derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo) non percepiti per morosità dell’inquilino se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. In tal caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale. Se l’immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari ciascuno per la propria quota (ad esempio: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due), è imponibile soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente e non l’intero canone annuo;
Siamo costretti a precisare che se il canone annuo con la deduzione forfetaria fosse inferiore alla rendita catastale rivalutata, è la rendita catastale che va denunciata (ma è un caso più unico che raro).
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