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Sublocazione e successione nel contratto


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Sublocazione
L'inquilino può sublocare o cedere il contratto di locazione anche senza l'assenso del proprietario. Ma a due condizioni:
a) che sia anche ceduta o affittata l'attività commerciale;
b) che ne dia comunicazione al locatore con raccomandata con avviso di ricevimento.

Il proprietario potrà opporsi per "gravi motivi" entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di cessione di attività ad altri, il primo inquilino risponde nei confronti del proprietario per le colpe di chi gli è subentrato (per esempio il mancato pagamento del canone). L'indennità di avviamento viene pagata a chi risulta essere l'ultimo inquilino-esercente.

Successione del contratto
In caso di morte dell'inquilino, gli succedono nel contratto gli eredi oppure coloro che lavoravano con lui "con precedente rapporto risultante da atto di data certa".

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