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Opere di recupero e permessi necessari


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I lavori che nel linguaggio comune si definiscono "di ristrutturazione", ma che più esattamente andrebbero detti "di recupero" sono ripartiti dalla legge 457/1978 (art. 31), in 5 diverse categorie, riprodotte ora nel Testo unico dell'Edilizia, e cioè:

1) manutenzione ordinaria;

2) manutenzione straordinaria;

3) restauro e risanamento conservativo;

4) ristrutturazione edilizia;

5) ristrutturazione urbanistica.

Capire in quale categoria rientrano le opere ha importanza da quattro punti di vista. Bisogna infatti sapere:

1) qual è l'Iva che bisogna pagare sulle fatture dei lavori;

2) che tipo di permessi bisogna chiedere (o non occorre chiedere) al Comune;

3) se bisogna versare al Comune del denaro;

4) se occorre che il Comune dia un permesso esplicito ai lavori.

Inoltre, la classificazione degli interventi può avere importanza anche in altre situazioni: per esempio se nel regolamento condominiale o in un contratto di locazione sono previste delle clausole che riguardino un certo tipo di opere.

Nonostante siano passati più di vent'anni dal varo della legge 457/78, il dibattito in merito a quale categoria appartenga un certo intervento è ancora accesissimo. Il più delle volte è stato provocato da ragioni di convenienza: per esempio, in un certo periodo spuntavano fuori esperti che cercavano di ampliare al massimo il campo d'azione del "risanamento conservativo", semplicemente perché si pagava l'Iva al 10%, mentre la "manutenzione straordinaria" scontava il 20% di Iva. Oggi l'argomento è un po' meno caldo, semplicemente perché molti permessi si possono chiedere con semplice Dia (Dichiarazione di inizio attività) e perché è in corso l’Iva agevolata al 10% anche per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (almeno fino al 2010).

Cercheremo di dare le definizioni di legge dei cinque interventi. Con un'avvertenza importantissima: in pratica a dettare le regole che dicono in che categoria rientrano i lavori sono più le leggi regionali che le norme nazionali (e quindi il il Dpr 6 giugno 2001, n. 380). Infatti la riforma del titolo V della Costituzione ha delegato alle regioni le competenze urbanistiche che erano dello Stato. Dal punto di vista pratico, ancor più delle leggi regionali, contano i regolamenti edilizi dei singoli comuni e, talvolta, le norme di attuazione del Piano Regolatore. Anche se è vero che essi non potrebbero entrare in contraddizione con le leggi regionali stesse, come in realtà capita più spesso di quanto si creda. Quindi è indispensabile informarsi in Comune sull'interpretazione che vige, che è anche quella che conta.

I regolamenti edilizi di molti comuni sono talvolta reperibili nei rispettivi siti web, in buona parte rintracciabili all'indirizzo http://www.comuni.it. Comunque, per essere consapevoli se un intervento va inquadrato in una categoria o nell'altra, è bene incaricare un tecnico abituato a frequentare gli uffici urbanistici, oppure andarci di persona: spesso anche i regolamenti edilizi locali vanno decrittati e occorre essere certi di qual è l'interpretazione del singolo funzionario.

  1. Interventi di manutenzione ordinaria
  2. Interventi di manutenzione straordinaria
  3. Interventi di restauro e risanamento conservativo
  4. Interventi di ristrutturazione edilizia
  5. Interventi di ristrutturazione urbanistica
  6. Nuove costruzioni e ampliamenti
  7. Tabella di riepilogo su categorie e assensi edilizi

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