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Tassa e tariffa sui rifiuti


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La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, regolata dal decreto legislativo. 15 novembre 1993, n. 507. è la seconda entrata tributaria dei comuni italiani.

Eppure è stata abrogata da più di un decennio, dall’articolo art. 49, del dlgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (il quale, a sua volta, è stato abrogato più di recente, dall’art. 238 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che ha stabilito nuove regole). Ha anche cambiato nome, passando da TARSU (tassa smaltimento rifiuti solidi urbani) a TIA (Tariffa igiene ambientale).

Paradossalmente però, l’adozione della TIA da parte dei comuni è stata bloccata. E’ stato infatti deciso (con una proroga nella Finanziaria ) che per tutto il 2008 resti in vigore il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun Comune per il 2006. I pochi,municipi che avevano messo in pratica, sperimentalmente, la TIA, possono ancora applicarla (se vogliono), gli altri no. Nel 1994 essi coprivano a malapena il 5% della popolazione italiana.

Stringi stringi, questa vicenda tutta italiana, può essere sintetizzata in alcune frasette. Si è stabilito che la tassa, così com’era, non andava bene, perché non era rapportata ai rifiuti effettivamente prodotti, ma soprattutto alla superficie di un immobile. Perciò si è imposto ai comuni di sostituirla con un canone tariffario parametrato alla produzione dei rifiuti del contribuente e di coprire, con le sue entrate, il costo dei servizi necessari (non solo per i rifiuti prodotti immobile per immobile, ma per lo spazzamento strade, l’eliminazione dei rifiuti pericolosi, eccetera).

I comuni avrebbero dovuto adottare un regolamento apposito, ma, in gran parte d’Italia non lo hanno fatto. Perché? Innanzitutto perché rapportare la tariffa alla produzione rifiuti è tecnicamente difficile (in certi comuni dell’Alto Adige si è arrivati perfino a mettere una bilancia ai cassonetti, ma si tratta di iniziative isolatissime).. Poi perché coprire i costi (o la loro maggioranza), con la tariffa è ancora più difficile. Infine perché i nuovi criteri più ecologici stabiliti dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sullo smaltimento dei rifiuti stesso, prevedevano grossi investimenti, buona amministrazione, scontro con cittadini il cui voto è prezioso sulla localizzazione delle discariche, interruzione di lucrosi business in atto. Così in moltissimi comuni (fatta eccezione di alcuni più “virtuosi”), la cosiddetta TARSU è un fantasma agguerritissimo, reso anzi granitico dalla legge, e lo smaltimento si continua a pagare con le vecchie regole, rese molto differenti da municipio a municipio attraverso regolamenti appositi o con un compromesso tra regole vecchie e nuove.

Poiché viviamo nel provvisorio, ci dobbiamo fare i conti: non si può evitare di parlare di questo tributo (che esiste), con l’avvertenza per chi legge che ogni parola che diremo è appesa a un filo e che occorre comunque fare i conti con le regole effettivamente vigenti nel proprio comune.

  1. Tarsu: base imponibile
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