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Può sembrare troppo, in una guida sintetica, dedicare un capitolo a un’imposta che la stragrande maggioranza degli italiani non sa nemmeno che esista , l’imposta di scopo, detta più comunemente (e erroneamente dal punto di vista fiscale) “Tassa di scopo”.
Istituita dai commi dal 145 al 151 della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) è un’imposta tipicamente immobiliare. Si presenta come un’addizionale all’Ici che può sommare alla normale aliquota fino al 5 per mille in più (giungendo talora a raddoppiarla).
Benché per ora siano ben pochi i comuni che l’hanno applicata (e le grandi città non lo hanno fatto, ma Forense ci sta pensando), l’esperienza insegna ad essere scettici.
Lo scopo dell’imposta (se ci si permette il gioco di parole) è coprire, parzialmente per un massimo del 30% del costo, con un applicazione massima per 5 anni, la realizzazione di opere pubbliche individuate dai Comuni in un apposito regolamento.
Esse sono:
a) opere per il trasporto pubblico urbano;
b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria e ordinaria delle opere esistenti;
c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
f) opere di restauro;
g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;
h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche;
i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica.
Questo elenco è da giudicarsi “tassativo” e non solo esemplificativo (Risoluzione n. 3 dell'8 ottobre 2007 dell’Agenzia delle Politiche fiscali). Se l’opera prevista non è iniziata entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i Comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi (ma iniziare un’opera e non terminarla è un vizio di molte amministrazioni pubbliche).
Resta possibile l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti (abitazione principale, redditi bassi eccetera).
E’ evidente che praticamente ogni comune ha la possibilità di giustificarla ed applicarla, forse anche per più di 5 anni (basterebbe forse cambiare il tipo di opera di cui coprire i costi) . Si vedrà se le affermazioni di molti amministratori (“non la applicheremo mai”) saranno riconfermata dalla realtà . Per il 2007 sono stati solo 18 i comuni a prevederla, di cui solo due (Rimini e Belluno), sono capoluoghi di provincia (per vedere l’elenco completo, clicca qui).
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