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Imposta o canone sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni


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Benché questa imposta abbia un campo di azione abbastanza vasto (riguarda non solo le insegne dei negozianti ma anche quelle di imprese, artigiani, e professionisti in genere, più cartelloni, manifesti e via elencando), ne facciamo solo breve cenno.

Il motivo è semplice. A regolare in modo abbastanza puntuale la materia sarebbe il Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che stabilisce addirittura le tariffe a seconda del numero degli abitanti del comune, del tipo di pubblicità e, ovviamente, in base alla grandezza delle insegne o dei manifesti.

Va tuttavia tenuto conto che l’articolo 11 della legge n. 449/1997 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1998 i comuni possono aver incrementato a scelta fino al 20% tali tariffe.

E, soprattutto, va tenuto conto che il decreto legislativo n. 446/1997, nell’articolo 62, ha determinato che i comuni possono escludere nel loro territorio l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità, e stabilire al suo posto l’instaurazione di un canone per la pubblicità, in base a una tariffa stabilita per regolamento. Tale regolamento può prevedere praticamente tutto (canoni, modalità, divieti).

L’unico, importante, limite è tracciato dalla legge 24 aprile 2002, n. 75 che ha affermato che “il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari …non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.”.

Ha poi aggiunto, nei commi 5 e 6: “Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta o il canone sono dovuti per l'intera superficie. Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. In caso di pluralità di insegne l'esenzione é riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma “1.

Ora, poiché i comuni hanno sempre fame di nuove entrate, è logico che in moltissime situazioni abbiano approvato il regolamento che istituisce il canone, in deroga al Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Possiamo quindi invitare gli interessati a procurarsi il relativo regolamento, magari sul sito web del comune stesso.

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