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Per le norme nazionali sono nuove costruzioni:
1) la costruzione di fabbricati, fuori terra o interrati, o l’ampliamento pertinenziale di quelli esistenti all'esterno della loro sagoma per un volume superiore al 20%.;
2) qualsiasi manufatto utilizzato come abitazione, ambiente di lavoro, deposito, magazzino e simile e non abbia un uso meramente temporaneo: in questo caso anche i prefabbricati non ancorati al suolo, le roulottes,i campers, le case mobili, le imbarcazioni.
3) Qualsiasi infrastruttura, impianto, deposito di merci o di materiali all’aperto, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
4) Gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune (per una spiegazione, vedi il capitolo sul contributo di costruzione);
5) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazioni.
Regole regionali
Questo tipo di interpretazione č fatta propria anche dalle leggi regionali, con qualche precisazione. Per esempio la Lombardia e l’Umbria chiariscono che anche gli ampliamenti pertinenziali sotto il 20% sono considerati nuove costruzioni qualora siano qualificati come tali dagli atti di pianificazione territoriale e i regolamenti edilizi, anche in relazione al pregio ambientale paesaggistico delle aree, La Toscana qualifica espressamente come nuove costruzioni anche le demolizioni e le ricostruzioni, qualora abbiano diversa collocazione sul terreno rispetto alla precedente, destinazione d’uso e articolazione (cioč sagome e prospetti). Toscana e Umbria includono poi gli interventi di ristrutturazione urbanistica che sostituiscono l'esistente tessuto urbanistico-edilizio, urbano o rurale, con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi.
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