Guida Immobiliare >
Lavori in casa: permessi e sconti fiscali >
Gli sconti fiscali per chi ristruttura la casa >
Chi gode delle agevolazioni del 36% >
Chi ha pagato i lavori. Si può trattare di:
1. proprietari e loro familiari conviventi;
2. nudi proprietari;
3. titolari di diritti reali (uso, usufrutto, abitazione);
4. inquilini;
5. comodatari (persone che usano gratuitamente la casa);
6. futuri acquirenti di un immobile, con compromesso registrato;
7. soci di cooperative in proprietà divisa e indivisa;
8. soci di s.s, s.a.s. e s.n.c. (società semplici, in accomandita semplice, in nome collettivo) nonché di imprese familiari.
Per familiari del proprietario si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado (genitori, nonni, figli, nipoti, fratelli, zii, cugini) e gli affini entro il secondo grado (suoceri, cognati, figli di primo matrimonio del coniuge). Non è richiesto un contratto di comodato (uso gratuito dell'immobile) da allegare al modulo di inizio lavori. Non è nemmeno necessario presentare un certificato o una dichiarazione che provi il rapporto di parentela. Solo in caso di controlli, gli uffici finanziari potranno richiedere che il rapporto di parentela sia provato.
Nel caso degli inquilini la locazione deve risultare da un contratto di affitto regolarmente registrato. Gli estremi della registrazione vanno indicati nell'apposita casella del modello di comunicazione di inizio lavori da inviare al Centro Servizi di Pescara. Occorre anche allegare alla comunicazione una dichiarazione di consenso del proprietario all'esecuzione delle opere.
Secondo interpretazioni, può sfruttare la detrazione anche chi gode di altri diritti reali, come una semplice servitù di passaggio su un cortile, qualora sia costretto a contribuire al rifacimento della pavimentazione. Viceversa non sarebbe la stessa cosa per chi gode di diritto di passaggio su una strada, perché essa non è parte dei vicini fabbricati (ed è solo sui fabbricati abitativi che la detrazione si applica).
Chi esegue direttamente lavori a casa sua può scontare il 36%, ma solo sulle spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati (su cui pagherà, però il 20% di Iva). Se però è un imprenditore edile, il 36% varrà invece su tutta la spesa, purchè ricorra all'auto-fatturazione. L'Iva sarà al 10%.
Il limite di 48 mila euro si applica ad ogni fabbricato e ad ogni persona.
Quindi, anche in caso di comproprietà dello stesso immobile o di concorso di spesa dell'inquilino nei lavori fatti dal proprietario, ciascuno dei soggetti interessati può applicare il tetto di 48 mila euro (circolare Entrate n. 188/1998).
In caso di compravendita il diritto alla detrazione va all'acquirente dell'immobile, per le rate non godute. Se il contribuente passa a miglior vita, si trasmette, per intero, a quegli eredi che conservino "la detenzione materiale e diretta del bene" (principio introdotto dalla Legge 289/2002), cioè che usino la casa. La trasmissione agli eredi non scatta invece nel caso in cui chi ha effettuatole opere è il detentore (inquilino o comodatario).
Se vi è comproprietà, o coesistenza di più diritti reali su uno stesso immobile, anche solo un contribuente tra quelli che hanno sostenuto le spese, può trasmettere la comunicazione a Pescara, con allegata la documentazione.
|
I piu' letti
|