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La Finanziaria 2007 ha introdotto alcune interessanti detrazioni fiscali sul risparmio energetico, che burocraticamente funzionano con alcuni dei meccanismi del 36% (pagamento con bonifico, fattura con evidenziati i costi dei lavori). Tutte le detrazioni, pari al 55% della spesa, sono ora rateizzabili a scelta del contribuente da 3 anni a 10 anni, ma hanno diversi tetti di spesa.
La prima agevolazione riguarda la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, e quindi un insieme di opere che debbono coinvolgere non solo gli impianti termici ma anche le strutture e gli infissi di un palazzo.
Dal 2008, va raggiunto un fabbisogno energetico pari a quello stabilito nell’allegato 1 del Decreto Sviluppo 11 marzo 2008 (i parametri sono due, il primo valido per il biennio 2008-2009, il secondo, più rigido, per il 2010). Per esempio, creando un "cappotto" di coibentazioni al tetto e alle pareti e cambiando gli infissi tradizionali con altri a doppi vetri. Inoltre sostituendo le caldaie centralizzate con quelle a condensazione (che recuperano il calore dei fumi di scarico, incrementando l’efficienza) e installando un impianto contabilizzato in cui ciascun condomino possa regolare o spegnere i caloriferi quando vuole. La spesa non può superare i 181.818 euro, pari a una detrazione di 100.000 euro.
La seconda agevolazione è limitata alla sola coibentazione di pavimenti, pareti e infissi, raggiungendo certi obiettivi di "trasmittanza termica" prefissati dallo stesso Decreto dello Sviluppo (la trasmittanza è una misura del flusso di calore che passa attraverso una parete per metro quadrato di superficie). In tal caso il 55% di detrazione è applicabile a un tetto massimo di 109.091 euro di spesa.
Identici criteri anche per chi installa dei pannelli solari. Sono esclusi i pannelli fotovoltaici, per i quali peraltro si impone nei nuovi edifici, per ciascun appartamento, l’installazione obbligatoria «con una produzione energetica non inferiore non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.
L’ultima misura riguarda la rottamazione della vecchia caldaia e la sua sostituzione con un modello a condensazione (54.545 euro il tetto di spesa, 30.000 euro di detrazione) o con pompe di calore e impianti geotermici.
Per chi voglia saperne di più, rimandiamo su questo argomento a un approfondimento.
Iter burocratico
Tra i requisiti per ottenere tutte queste detrazioni c’è quello di far redigere, da un tecnico abilitato, la certificazione o la qualificazione energetica dell’edificio, oltre a una scheda informativa sull’intervento (i costi per la redazione sono però detraibili). I modello dell’attestato di qualificazione energetica e della scheda sono allegati al Decreto 19 febbraio 2006 del ministero dell’Economia e Finanze. La certificazione non è più necessaria, però, per l’installazione di doppi vetri negli appartamenti e di pannelli solari (Finanziaria 2008).
Vantaggi da pesare
Il costo di un intervento di riqualificazione energetica di un immobile (55% di detrazione) può essere, grosso modo, il doppio di quello di un intervento tradizionale di rifacimento di un impianto di riscaldamento (che si avvantaggia del solo 36 per cento).
Fatti i debiti calcoli,sembrerebbe che per rendere indifferente la scelta tra le due detrazioni fiscali bisognerebbe che la riqualificazione energetica costasse "solo" il 42% in più, mentre è da ipotizzare una spesa di almeno il 100% in più.
Ma le cose non stanno così. Infatti, oltre alla maggiore detrazioni, vi sono altri vantaggi. Innanzitutto il tett massimo di spesa suui si esercita la detrazione (188.8 euro anziché 48.000). Il secondo vantaggio è che lo sconto fiscale si incamera a scelta in rate variabili tra tre e dieci anni (anziché per forza in dieci). Il terzo, molto più decisivo, è che si consegue per anni un risparmio energetico più radicale, cioè una bolletta meno salata del metano o del gasolio e, per i pannelli solari, anche dell’elettricità.
Confronto 36%-55%
E’ circolare delle Entrate n. 57/1998 a individuare, tra quelle previste dall’articolo 1 del decreto del ministro dell’Industria del 15 febbraio 1992, le opere agevolate con il 36 per cento. Attenzione, però: le opere di manutenzione straordinaria negli appartamenti, anche se non conseguono gli obiettivi energetici fissati dalla tabella 2, sono comunque agevolate.
Quindi il problema si pone solo per le opere che sarebbero qualificate come "di manutenzione ordinaria" (per esempio la semplice sostituzione di una caldaia o di uno scaldabagno, la posa di pannelli di coibentazione, la posa di infissi con i doppi vetri).
Proponiamo, comunque, nella tabella 2 un confronto tra le spese di risparmio energetico agevolate dal 55% e dal 36%
Elenchiamo in un altro allegato i principali pro e contro della detrazione del 55%.
Tabella 1 - Le agevolazioni Irpef previste dalla legge finanziaria
Spesa
detraibile al 55 per cento
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Tetto massimo della spesa detraibile (euro)
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Spesa massima su cui esercitare la detrazione (euro)
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Riqualificazione energetica di edifici esistenti per ottenere un fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale pari almeno quello stabilito nell’allegato 1 del Decreto Sviluppo 11 marzo 2008 (articolo 1, comma 344)
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100.000
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181.818
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Interventi su
edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita immobiliari,
riguardanti strutture opache verticali o orizzontali (coperture e pavimenti),
finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i
requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3
allegata al Decreto Sviluppo 11 marzo 2008 (articolo 1, comma 345)
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60. 000
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109.091
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Installazione
di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici,
industriali e per piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura,
istituti scolastici e università (articolo
1, comma 346)
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60.000
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109.091
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Sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione e per il sistema di distribuzione oppure con pompe di calore e impianti geotermici a bassa entalpia.
(articolo 1, comma 347)
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30.000
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54.545
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