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Edifici completamente ristrutturati: le norme particolari


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L'agevolazione del 36% è stata estesa, dalla Finanziaria 2002, anche agli "interi fabbricati" ristrutturati e venduti o assegnati frazionati ad uso abitazione da imprese o cooperative edilizie. Ne gode l'acquirente finale. La Finanziaria 2007 non aveva prorogato questa agevolazione, pur introducendone altre sul risparmio energetico. A ripristinarla, identica a prima, ci ha pensato però la Finanziaria 2008, prorogandola fino al 2010.

I meccanismi di questa agevolazione sono un po’ diversi da quelli previsti per la “normale” detrazione del 36%. Vediamoli.

Tempi di ristrutturazione

I lavori devono essere terminati entro l’anno di competenza dell’agevolazione. Perciò tutti gli anni dal 2002 al 2010 sono validi, tranne il 2007.

Tempi per l’acquisto

Gli appartamento devono essere venduti o assegnati entro il 30 giugno successivo all’anno di termine dei lavori. Attualmente, quindi, entro il 30 giugno 2009, per i lavori terminati nel 2008, entro il 30/6/2010 per i lavori terminati nel 2009 e entro il 30/6/2011 per i lavori terminati nel 2010

Detrazione massima

La detrazione dall'Irpef relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta all’acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari a un quarto del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione. L’importo massimo dello sconto sul prezzo di acquisto è di 17.280 euro, che corrisponde a 48.000 euro di spesa massima affrontata.

Per intenderci, se il prezzo pagato per l'immobile è di 100 mila euro, la detrazione è pari al 36% di 25 mila euro (il 25% del prezzo), è cioè a 9 mila euro. Se invece si versano 250 mila euro all’acquisto, la detrazione sarebbe pari al 36% di 62,5 mila euro, è cioè a 22,5 mila euro, ma poiché il tetto massimo è di 48 mila euro, la detrazione finisce per essere di 17.200 euro (il massimo godibile).

Burocrazia

Non è necessaria, in questo caso particolare, la comunicazione, su modulo previsto dal da inviare al Centro Servizi di Pescara, prima dell'inizio dei lavori (Dm Economia e Finanze n. 153/2002) con gli allegati previsti e non sarebbe nemmeno necessario il versamento con bonifico bancario (cosa piuttosto strana, tant'è che pagare con bonifico resta comunque caldamente consigliabile).

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