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Quando l'opera é di un certo rilievo (nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni edilizie), occorrerà versare una certa somma al Comune: il contributo di costruzione.
Esso è ripartito in due quote, la prima riguarda gli "oneri di urbanizzazione", la seconda invece relativa al "costo di costruzione". Gli oneri di urbanizzazione rappresentano i costi (fissati con delibere comunali) che il Comune deve affrontare per fognature, strade, reti idriche, impianti sportivi, scuole, eccetera, e vanno versati in genere al momento della presentazione della Dia o del permesso. E' possibile che il privato si metta d'accordo con il Comune per realizzare direttamente alcune di queste opere e non pagare gli oneri. Il contributo sul costo di costruzione è corrisposto invece in corso d'opera, secondo meccanismi stabiliti dal Comune, e il suo importo è fissato dalla Regione. Per sapere di più, occorre rivolgersi all'assessorato dell'urbanistica del proprio comune.
Quando il contributo di costruzione non è dovuto.
Il contributo non è dovuto per:
- interventi in zone agricole, ivi comprese le residenze dell'imprenditore agricolo;
- ristrutturazione e ampliamento di ville e villette unifamiliari, in misura non superiore al 20%;
- impianti, attrezzature, opere pubbliche realizzate dagli enti istituzionalmente competenti;
- opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
- interventi in attuazione di norme o di provvedimenti per pubbliche calamità;
- nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
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