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Immobili agevolabili


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La detrazione è per gli immobili adibiti ad abitazione e per le loro pertinenze (box, soffitte, eccetera).

Possono rientrare anche negozi, uffici e laboratori a due condizioni:

· che la detrazione riguardi le opere di recupero del condominio;

· che l'immobile abbia la maggior parte della superficie adibita a residenze.

Lo sconto vale anche:

· per i box, anche acquistati nuovi

· per lavori che riguardano solo la pertinenza

· per i rustici contadini, se adibiti ad abitazione o pertinenza.

Gli immobili ad uso promiscuo (per esempio abitazione ed ufficio), hanno diritto a metà detrazione, in altre parole, oggi come oggi, al 18% di detrazione sulle spese effettivamente sostenute.

L'agevolazione del 36% era stata estesa, dalla Finanziaria 2002, anche agli "interi fabbricati" ristrutturati e venduti o assegnati frazionati ad uso abitazione da imprese o cooperative edilizie. Ne godeva l'acquirente finale. Ne parliamo a parte. La Finanziaria 2007 non aveva prorogato questa agevolazione (anche se ne ha introdotto altre, sul risparmio energetico), ma la Finanziaria 2008 l’ha ripristinata.

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