Guida Immobiliare >
Lavori in casa: permessi e sconti fiscali >
Gli sconti fiscali per chi ristruttura la casa >
Limiti di detrazione >
Dal 2003 la spesa massima agevolabile è di 48 mila euro, che corrisponde oggi a un risparmio . massimo di 17.280 euro (il 36% di 48 mila, appunto).
Fino al 2002 i limiti di spesa detraibile erano più alti, 27.888,67 euro (54 milioni di lire). Che corrispondevano a una spesa massima in fattura di 77.468,53 euro (150 milioni di vecchie lire).
Da ottobre 2006 il tetto vale per ciascun lavoro eseguito in ciascun immobile, non importa quanti siano le persone che lo hanno pagato. Inoltre, dal 2002, il tetto massimo di spesa detraibile (48 mila o 77.468 euro) va "spalmato" in più anni. Nel senso che se un'opera di ristrutturazione è stata iniziata, per esempio, nel 2005 e terminata nel 2007, si potrà godere di 17.280 mila euro al massimo di detrazione per tutto il periodo triennale.
Una scappatoia è rimasta. Se su uno stesso immobile sono stati eseguiti più lavori, con diversi titoli abilitativi comunali, il tetto massima vale per ciascuno di essi. Per esempio se rifaccio il tetto di una casa e presento un'apposita Dia (dichiarazione di inizio attività) e poi rifaccio le fognature, e presento un'altra Dia (non una variante alla Dia precedente, però), posso godere per ciascuno di questi due lavori di un tetto massimo di spesa di 48 mila euro. Salvo però che il mio operato sia sospettato di "elusione fiscale", una spada di Damocle che pende sempre e comunque su tutti i contribuenti.
Fino a settembre 2006, invece, il tetto di 48 mila euro valeva per ciascun proprietario, comproprietario o detentore a qualsiasi titolo. Facendo un esempio a caso , si poteva raddoppiare la spesa ammessa, se un proprietario e un inquilino della stessa unità immobiliare contribuivano a pagare le opere.
A scanso di equivoci, niente impedisce di godere, anche contemporaneamente, della detrazione per due abitazioni di proprietà (per esempio per una prima e una seconda casa), con un tetto di 48 mila euro di spesa ciascuna, né di godere della detrazione, sempre contemporaneamente, per le spese affrontate dal proprio condominio e sulla propria abitazione nello stesso condominio, sempre per un massimo di 48 mila euro ciascuna.
|
I piu' letti
|