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Spese agevolate: criteri temporali


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Va premesso che, per godere della detrazione, occorre pagare con bonifico bancario: nessun altro mezzo di pagamento (assegno, cambiale, contanti) è ammesso (salvo le eccezioni riportate nel box). Ovviamente, occorre anche regolare fattura.
Va ricordato inoltre che:
- dal 4 luglio 2006, quando ad eseguire i lavori è un impresa con dipendenti, sulle fatture va evidenziato il costo della mano d’opera, pena la perdita della detrazione;
- dall’1 gennaio 2007 va trattenuto il 4% di ritenuta fiscale sulle fatture di chi esegue i lavori (impresa o artigiano);
- dal 1998 va trattenuto il 20% di ritenuta fiscale sulle fatture di direttore dei lavori e progettista.

La prima rata di detrazione, da inserire nella dichiarazione dei redditi, si gode sempre e comunque per le spese pagate l'anno prima, con bonifico bancario, all'impresa o all'artigiano.
Quindi, conta la data del bonifico. Per esempio, nella dichiarazione dei redditi compilata nel 2004, si inseriranno i bonifici effettuati nel 2003.
Attenzione: non ha importanza invece la data in cui si è anticipato il denaro all'amministratore condominiale per pagare le spese, ma la data in cui l'amministratore ha effettivamente pagato i lavori eseguiti.

Quando il bonifico non è necessario
- pagamenti effettuati a soggetti non tenuti alle disposizioni del Dpr n. 633/1978. Si tratta, in particolare, di quelli effettuati ad amministrazioni pubbliche: per esempio gli oneri di urbanizzazione relativi alle opere eseguite, l’imposta di bollo e i diritti pagati per i permessi di costruire, le denuncie di inizio attività, le eventuali autorizzazioni;
- ritenute di acconto operate sui compensi. Inevitabilmente esse non risulteranno nel bonifico, ma saranno riportate solo sulla fattura;
- spese sostenute per il personale dall’imprenditore edile che fa un intervento a casa propria. L’utilizzo risulterà comunque dalla contabilità tenuta dall’imprenditore stesso .
- pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998 e detrazione sugli acquisti di case da imprese che hanno interamente ristrutturato il palazzo (non più in vigore);

Benché la legge parli solo di “bonifici bancari”, anche quelli postali sono equiparati (Circolare Entrate n. 24 del 2004).

Meno rate per gli over-74
In genere la detrazione si gode in 10 rate annuale (ed è quindi del 3,6% annuo). Per le spese sopportate dal 2003 in poi è però possibile per i contribuenti con età tra i 75 e i 79 anni rateizzare la detrazione in “soli” 5 anni e per quelli con 80 anni in più ottenerla ripartita in 3 anni. Quando il contribuente, nell’anno in cui ha redatto la dichiarazione dei redditi, supera una di queste due soglie di età, può riconvertire la detrazione da 10 a 5 rate o da 5 rate a 3. I suoi eventuali eredi continuano a godere delle detrazione in 5 o 3 anni, a prescindere dalla loro età.
Il meccanismo non è dei più semplici, anche seguendo le istruzioni alla dichiarazione dei redditi:gli incerti possono farsi assistere dal Caf o dal commercialista, oppure utilizzare un programma online, come quelli messi a punto dall’Agenzia delle Entrate.

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